Art. 3.
(Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma).

      1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, il Governo, le regioni e gli enti locali utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'intesa istituzionale di programma ha per oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili.
      2. Al fine di cui al comma 1, le regioni, di intesa con i comuni interessati dalla crisi sismica, predispongono il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse. Nel programma sono individuate le priorità di intervento, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari dislocati in alloggi temporanei e il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale.
      3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, di intesa con

 

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i comuni, provvedono, con criteri omogenei, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

          b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di indirizzo di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

          c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro un mese dalla data di definizione dei medesimi criteri, i centri storici e i nuclei urbani e rurali, o parte di essi, di particolare interesse, maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 4;

          d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

          e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti

 

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dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi.

      4. Gli interventi di ricostruzione devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per le costruzioni sismiche.